Articolo 4 della Legge 18 marzo 1958, n. 325
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 maggio 1958
>
Versione
18 luglio 1962
>
Versione
1 settembre 2018
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325 , ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325 ".
Entrata in vigore il 1 settembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente