Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301
Articolo 8 bisArticolo 11
Versione
5 agosto 1975
>
Versione
1 aprile 1978
Art. 9. Pensione di invalidita'

L'iscritto colpito da invalidita' che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attivita' professionale ha diritto alla pensione prevista all'art. 8 purche', al verificarsi dell'invalidita', possa far valere almeno due anni di anzianita' contributiva.
Qualora l'invalidita' sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione si consegue purche', al verificarsi dell'evento, sia stata versata almeno una rata contributiva.
((Coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di eta' sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidita', possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva, ovvero due anni, qualora l'invalidita' sia conseguente ad infortunio; tali limiti sono elevati rispettivamente a dieci e cinque anni qualora l'iscrizione o reiscrizione alla Cassa avvenga dopo il sessantesimo anno di eta'))
Ai fini della determinazione della pensione di invalidita' l'anzianita' contributiva inferiore ai minimi previsti all'art. 7 e' considerata pari ai minimi stessi.
Entrata in vigore il 1 aprile 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente