Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 agosto 1975
Art. 7. Pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' purche' l'iscritto possa far valere venti anni di anzianita' contributiva.
Ove manchi questo ultimo requisito il diritto medesimo si acquista al momento del compimento del periodo minimo di anzianita' contributiva.
Gli iscritti alla Cassa in data anteriore al presente regolamento conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di quindici anni.
Entrata in vigore il 5 agosto 1975
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