Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 agosto 1975
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Versione
1 aprile 1978
Art. 13. Caso di morte

In caso di morte dell'iscritto che abbia almeno due anni di anzianita' contributiva, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali e riconosciuti, legittimati, adottati o affiliati o, in mancanza, i genitori che a termine di legge siano a completo carico, conseguono il diritto alle aliquote, previste nel seguente art. 14, della pensione che sarebbe spettata all'iscritto, se colpito da invalidita' totale.
Qualora la morte sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione si consegue purche' l'iscritto, al verificarsi dell'evento, abbia versato almeno una rata di contribuzione.
((I superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di eta' hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianita' contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio; detti limiti sono elevati rispettivamente a dieci ed a cinque anni per i superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il sessantesimo anno di eta'))
Entrata in vigore il 1 aprile 1978
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