2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1999, N. 536 .
3. Ai fini inventariali, le unita' immobiliari gia' censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
4. Le costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.
5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attivita' agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.
6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto dal comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dallarticolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dallarticolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 , e dal partagrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1 marzo 1949. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 5) che il termine di cui al comma 6 del presente articolo e' prorogato al 1 luglio 2001.