Art. 12. Istituti di diritto privato 1. E' fatta salva l'autonomia giuridico-ammministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.
2. L'assunzione di personale sanitario dipendente presso gli Istituti di diritto privato e' subordinata all'espletamento di procedure di selezione e di valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalita' e l'esperienza; l'assunzione e' comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.
(( 2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca, entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico.
2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi' prevedere che il direttore scientifico, sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalita' e competenza, anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse.
2-quater. Ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una societa' di revisione indipendente, il bilancio sezionale della ricerca, un bilancio separato per i fondi pubblici, nonche' rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica. Essi inviano al Ministero della salute ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario.
2-quinquies. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico. ))
2. L'assunzione di personale sanitario dipendente presso gli Istituti di diritto privato e' subordinata all'espletamento di procedure di selezione e di valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalita' e l'esperienza; l'assunzione e' comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.
(( 2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca, entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico.
2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi' prevedere che il direttore scientifico, sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalita' e competenza, anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse.
2-quater. Ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una societa' di revisione indipendente, il bilancio sezionale della ricerca, un bilancio separato per i fondi pubblici, nonche' rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica. Essi inviano al Ministero della salute ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario.
2-quinquies. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico. ))