Articolo 16 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
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14 luglio 2005
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31 dicembre 2022
Art. 16. (( (Vigilanza). )) (( 1. Gli IRCCS di diritto pubblico inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica, le eventuali modifiche alla persona giuridica, le revisioni alla dotazione organica o della titolarita' dell'accreditamento sanitario.
2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' chiedere dati e informazioni relativi al mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico.
3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della regione, quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con la sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei comma 1 e 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2022
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