Art. 2.
Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui ai precedente art. 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantita' dei prodotti stessi in esse contenuta.
Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui ai precedente art. 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantita' dei prodotti stessi in esse contenuta.