Articolo 2 del Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989
Articolo 1Articolo 3
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1 novembre 1964
Art. 2.
Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui ai precedente art. 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantita' dei prodotti stessi in esse contenuta.
Entrata in vigore il 1 novembre 1964
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