Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
Articolo 18
Versione
1 gennaio 2002
Art. 19. Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 8 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si intende abrogato l' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dell' articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , come introdotto dal presente regolamento.
4. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono dalle liquidazioni relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 9 decorrono dal 1 gennaio 2003.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.
6. Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal 1 gennaio 2002 si intendono abrogati:
a) il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97 ;
b) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 .
7. Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si intende abrogato l' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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