Articolo 7 - Atto della Legge 29 febbraio 2012, n. 17
Articolo 6Articolo 8
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3 marzo 2012
ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare continuano ad applicarsi le procedure per la modifica di tali atti. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare atti adottati dalle istituzioni acquistano, salvo qualora siano di natura transitoria, la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

Entrata in vigore il 3 marzo 2012
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