Articolo 9 - Atto della Legge 29 febbraio 2012, n. 17
Articolo 8Articolo 10
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3 marzo 2012
ARTICOLO 9

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, e' cosi' modificato:
1) All'articolo 9, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda quattordici giudici.".
2) L'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 48
Il Tribunale e' composto di ventotto giudici.".

Entrata in vigore il 3 marzo 2012
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