Articolo 20 - Atto della Legge 29 febbraio 2012, n. 17
Articolo 19Articolo 21
Versione
3 marzo 2012
ARTICOLO 20

L'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, e' sostituito dal seguente:
"3. Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:

Belgio 12
Bulgaria 10
Repubblica ceca 12
Danimarca 7
Germania 29
Estonia 4
Irlanda 7
Grecia 12
Spagna 27
Francia 29
Croazia 7
Italia 29
Cipro 4
Lettonia 4
Lituania 7
Lussemburgo 4
Ungheria 12
Malta 3
Paesi Bassi 13
Austria 10
Polonia 27
Portogallo 12
Romania 14
Slovenia 4
Slovacchia 7
Finlandia 7
Svezia 10
Regno Unito 29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtu' dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio puo' chiedere che, allorche' il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non e' adottato.".

Entrata in vigore il 3 marzo 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente