ARTICOLO 47
La Croazia mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni di cui all'articolo 288 TFUE, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. La Croazia comunica tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 288 TFUE introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri attuali, questi ultimi mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione della Croazia, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
La Croazia mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni di cui all'articolo 288 TFUE, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. La Croazia comunica tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 288 TFUE introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri attuali, questi ultimi mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione della Croazia, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.