Articolo 6 del Decreto 28 marzo 2008, n. 76
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 maggio 2008
Art. 6. Controlli 1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, che, previa richiesta della stessa Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo.
2. Con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilita' e l'effettivita' degli stessi e in particolare, oltre ai titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi:
a) per quanto riguarda i costi del personale, fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attivita' di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo;
b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo;
c) per quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo;
d) per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria, documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.
3. La documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 e' predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed e' controfirmata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Entrata in vigore il 3 maggio 2008
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