Articolo 3 del Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261
Articolo 2Articolo 3 bis
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16 novembre 1990
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1 marzo 2008
Art. 3. 1. Nel comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , le parole "che - direttamente o indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate" sono sostituite dalle seguenti: "che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa.".
2. Le disposizioni di cui alla lettera a), comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , si applicano altresi' ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 1' gennaio 1990 il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' abrogato.
3-bis. La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall' articolo 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , e' differita al 31 dicembre 1990. Per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , decorrono dal 1' ottobre 1990, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all' articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si da' per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformita' alle singole leggi di imposta ((, nonche' per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative)) .
6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41- bis del decreto n. 600 del 1973, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.
7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, in lire 13 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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