Articolo 55 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
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14 febbraio 1934
Art. 55.

Nel caso preveduto nell' art. 49, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , il ricorso e' proposto nei modi e termini indicati nel primo comma dell'art. 53 del presente decreto.

Il ricorso e' comunicato alle altre parti interessate, a cura del Direttorio; ed i componenti ricusati sono invitati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalli comunicazione.

Il ricorso, assieme agli atti del procedimento ed alle deduzioni di cui al comma precedente, e' quindi trasmesso, secondo i casi, alla Commissione centrale oppure al Direttorio del Sindacato Nazionale.

La Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale, premesse le indagini che reputino occorrenti, decidono nel piu' breve termine, e, qualora ammettano la ricusazione, proseguono nel procedimento sino alla definizione di esso.

Si applicano per il procedimento le norme degli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del presente decreto.

Qualora il ricorso sia respinto oppure le ricusazioni siano ammesse parzialmente in modo che non venga a mancare presso il Direttorio competente il numero dei membri prescritto per decidere, gli atti sono immediatamente rinviati allo stesso Direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.

Nel caso di astensioni, per effetto delle quali venga a mancare nel Direttorio il numero di componenti prescritto per decidere, gli atti del procedimento sono trasmessi, secondo i casi, alla Commissione centrale o al Direttorio del sindacato Nazionale. Delle astensioni e della trasmissione degli atti e' data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali hanno facolta' di fare pervenire, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, le loro deduzioni alla Commissione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale.

La Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale, se riconoscono fondati i motivi delle astensioni, proseguono nel procedimento disciplinare sino alla definizione di esso, con l'osservanza delle norme degli articoli indicati nel precedente comma quinto.

Qualora la Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale riconoscano infondati i motivi delle astensioni o le ammettano parzialmente in modo che non venga a mancare nel Direttorio competente il numero dei componenti prescritto per decidere, rinviano gli atti allo stesso Direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.

Puo' essere riconosciuto il diritto di astensione anche per ragioni di convenienza non compresi dalla legge tra i motivi di ricusazione.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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