Articolo 54 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 53Articolo 55
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14 febbraio 1934
Art. 54.

La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Direttorio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.

Prima di decidere il Direttorio comunica l'atto di ricusazione alle altre parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione e procede alle indagini che reputi occorrenti.

Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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