Art. 54.
La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Direttorio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.
Prima di decidere il Direttorio comunica l'atto di ricusazione alle altre parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione e procede alle indagini che reputi occorrenti.
Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.
La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Direttorio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.
Prima di decidere il Direttorio comunica l'atto di ricusazione alle altre parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione e procede alle indagini che reputi occorrenti.
Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.