Articolo 7 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 febbraio 1934
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Versione
19 maggio 1990
Art. 7.

Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al Direttorio del Sindacato, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si e' allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, nonche' il certificato di cui alla lettera d) dell'art. 1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio.

((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Entrata in vigore il 19 maggio 1990
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