Articolo 61 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 60Articolo 62
Versione
14 febbraio 1934
Art. 61.

Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facolta' di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e si esibire documenti.

Uguale facolta' compete al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Il presidente della Commissione centrale nomina quindi il relatore fra i componenti della Commissione e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.

La discussione del ricorso non puo' avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.

Del provvedimento con cui e' stata fissata la seduta e' data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avra' luogo.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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