Articolo 45 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 44Articolo 46
Versione
14 febbraio 1934
>
Versione
8 maggio 1940
Art. 45. ((Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti))

Il termine puo' essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio.

L'interessato, qualora ne faccia istanza, e' ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli puo' essere assistito da un difensore.
Entrata in vigore il 8 maggio 1940
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente