Articolo 20 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 18Articolo 21
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14 febbraio 1934
Art. 20.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.

I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della Commissione e della firma del Presidente o di un Commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, ne' comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarita' dell'esame.

Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della Commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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