Articolo 33 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 32Articolo 34
Versione
14 febbraio 1934
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Versione
28 febbraio 1997
Art. 33. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 1997, N. 27))
Entrata in vigore il 28 febbraio 1997
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