Articolo 50 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 49Articolo 51
Versione
14 febbraio 1934
Art. 50.

Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore e' ammesso ad esporre le sue deduzioni.

L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda. Qualora l'incolpato non si presenti ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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