Articolo 37 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 36Articolo 38
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14 febbraio 1934
Art. 37.

I procuratori che, avendo esercitato la professione per il periodo prescritto, aspirano all'iscrizione nell'albo degli avvocati, debbono unire alla domanda, assieme agli altri documenti necessari, un certificato delle cancellerie delle autorita' giudiziarie presso le quali hanno svolto, durante il periodo prescritto, la loro attivita', contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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