Articolo 2 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 1Articolo 3
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14 febbraio 1934
Art. 2.

Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo precedente:

a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ;

b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Universita' del Regno per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello stesso R. decreto-legge, e producono il relativo certificato.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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