Articolo 21 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 20Articolo 23
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14 febbraio 1934
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Versione
2 luglio 1988
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Versione
22 luglio 2003
Art. 21.

I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facolta' di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte.
I testi presentati sono verificati dalla Commissione. ((10))

Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.

L'esclusione e' ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione e' rimessa al Presidente.

--------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".
Entrata in vigore il 22 luglio 2003
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