Art. 21.
I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facolta' di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte.
I testi presentati sono verificati dalla Commissione. ((10))
Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.
L'esclusione e' ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione e' rimessa al Presidente.
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".
I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facolta' di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte.
I testi presentati sono verificati dalla Commissione. ((10))
Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.
L'esclusione e' ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione e' rimessa al Presidente.
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".