Articolo 43 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 42Articolo 44
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14 febbraio 1934
Art. 43.

Per la validita' delle deliberazioni della Commissione centrale e' necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

Per la validita' delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Direttorii dei Sindacati a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e' necessario l'intervento di non meno della meta' del numero complessivo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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