Articolo 9 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 febbraio 1934
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Versione
19 maggio 1990
Art. 9.

I praticanti i quali esercitano il patrocinio davanti alle Preture a norma dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono, alla fine di ogni anno, comprovare la loro attivita', presentando al Direttorio del Sindacato, assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle Preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie.

((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Entrata in vigore il 19 maggio 1990
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