Articolo 83 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 82Articolo 84
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14 febbraio 1934
Art. 83.

Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 18 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282. Tuttavia i procuratori attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti con lo stesso decreto-legge, ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di Corte d'appello, possono continuare a prestare la loro opera, presso i tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all'autorita' giudiziaria anteriormente al 1° febbraio 1934.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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