Articolo 14 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 febbraio 1934
Art. 14.

La cancellazione dal registro dei praticanti e' pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi d'incompatibilita' a termini dell'articolo precedente;

b) nei casi di cui al n. 2° dell' art. 37 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ;

c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto;

d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle Preture non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell' art. 8, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ;

e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto nell'art. 11 del presente decreto;

f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

Si applicano le disposizioni dell' art. 37, commi secondo , terzo , quarto , quinto ed ottavo del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e dell'art. 45 del presente decreto.

I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell' art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 .

Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture puo' essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.

Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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