Articolo 84 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 82
Versione
14 febbraio 1934
Art. 84.

E' fatta riserva di emanare, a termini dell' art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.

Il presente decreto avra' attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 .

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 156. - MANCINI.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente