Art. 84.
E' fatta riserva di emanare, a termini dell' art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.
Il presente decreto avra' attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 156. - MANCINI.
E' fatta riserva di emanare, a termini dell' art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.
Il presente decreto avra' attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 156. - MANCINI.