Articolo 53 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 52Articolo 54
Versione
14 febbraio 1934
Art. 53.

La ricusazione dei componenti di un Direttorio puo' essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto relativo e' presentato negli Uffici di Segreteria del Direttorio e deve contenere, sotto pena di inammissibilita', i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente.

Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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