Articolo 19 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 17 bisArticolo 20
Versione
14 febbraio 1934
Art. 19.

I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorita' dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un Regio notaio o autenticata dall'autorita' comunale e legalizzata dall'autorita' prefettizia.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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