Articolo 24 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 23Articolo 25
Versione
14 febbraio 1934
Art. 24.

Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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