La Segreteria della Commissione centrale, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al pubblico ministero presso la Corte di cassazione del Regno, che ne curera' la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.
Contemporaneamente la stessa Segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici della Commissione per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione.
Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonche' delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un Ufficio e darne avviso alla Segreteria della Commissione centrale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella Segreteria della Commissione centrale.
Nel procedimento davanti alla Commissione centrale il professionista interessato puo' essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all' art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578 , munito di mandato speciale.