Articolo 69 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 68Articolo 70
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14 febbraio 1934
Art. 69.

Gli albi degli avvocati e quelli dei procuratori debbono contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione del loro cognome, nome e paternita' nonche' dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'Ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e dell'autorita' giudiziaria presso la quale il giuramento e' stato prestato.

Nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.

Sono elencati in un registro apposito i procuratori che siano stati nominati sostituti di altri procuratori a termini dell'art. 9 dello stesso Regio decreto-legge. Nel registro deve essere indicato per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato.

L'albo speciale preveduto nell' art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve contenere il cognome, nome e paternita' degli iscritti, la data d'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati al quale l'iscritto appartiene.

L'albo speciale e' pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Nello stesso Bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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