Articolo 46 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 45Articolo 47
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14 febbraio 1934
Art. 46.

Alle comunicazioni da farsi a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e del presente decreto si provvede a cura degli Uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le notificazioni sono eseguite a cura degli stessi Uffici per mezzo di ufficiale giudiziario.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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