Articolo 10 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 9Articolo 11
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14 febbraio 1934
Art. 10.

Il Direttorio del Sindacato rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

Il Direttorio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Direttorio del Sindacato Nazionale.

La facolta' di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Direttorio non abbia deliberato nel termine prescritto.

In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Direttorio Nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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