Art. 4.
Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Direttorio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale.
Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.
Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante e' cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica gia' compiuto.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alla disposizione dell' art. 4, comma terzo, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , i praticanti procuratori, i quali abbiano interrotto la pratica perche' richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, rimangono inseriti nel registro dei praticanti ancorche' la durata dell'interruzione sia superiore a sei mesi". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179 , convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1938, n. 610 , nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I benefici stabili negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889, sono estesi, in quanto applicabili, ai praticanti procuratori ed avvocati ed ai candidati negli esami di procuratore, di avvocato e di notaio, i quali, in dipendenza di servizio militare non isolato prestato all'estero con partecipazione a relative operazioni militari, vengano a trovarsi nelle condizioni per essi rispettivamente prevedute negli articoli stessi".
Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Direttorio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale.
Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.
Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante e' cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica gia' compiuto.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alla disposizione dell' art. 4, comma terzo, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , i praticanti procuratori, i quali abbiano interrotto la pratica perche' richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, rimangono inseriti nel registro dei praticanti ancorche' la durata dell'interruzione sia superiore a sei mesi". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179 , convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1938, n. 610 , nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I benefici stabili negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889, sono estesi, in quanto applicabili, ai praticanti procuratori ed avvocati ed ai candidati negli esami di procuratore, di avvocato e di notaio, i quali, in dipendenza di servizio militare non isolato prestato all'estero con partecipazione a relative operazioni militari, vengano a trovarsi nelle condizioni per essi rispettivamente prevedute negli articoli stessi".