Articolo 82 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 81Articolo 84
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14 febbraio 1934
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22 luglio 2003
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26 novembre 2024
Art. 82. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)) ((11)) -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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