Articolo 30 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 29Articolo 31
Versione
14 febbraio 1934
Art. 30.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami e' redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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