Articolo 6 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 febbraio 1934
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Versione
19 maggio 1990
Art. 6.

Il praticante, che ha frequentato un Seminario o altro Istituto costituito presso una Universita' del Regno, a termini dell' art. 18, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve darne la prova mediante certificato della competente autorita' accademica.

Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'Istituto.

Per il periodo a cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nonche' la relazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'Istituto.

((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Entrata in vigore il 19 maggio 1990
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