Art. 77.
Negli Uffici di segreteria della Commissione centrale ed in quelli dei Direttorii dei Sindacati, sono istituiti:
a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;
b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla Commissione o al Direttorio.
Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali e' controsegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.
Negli Uffici di segreteria della Commissione centrale ed in quelli dei Direttorii dei Sindacati, sono istituiti:
a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;
b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla Commissione o al Direttorio.
Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali e' controsegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.