Articolo 77 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 76Articolo 78
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14 febbraio 1934
Art. 77.

Negli Uffici di segreteria della Commissione centrale ed in quelli dei Direttorii dei Sindacati, sono istituiti:

a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;

b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla Commissione o al Direttorio.

Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali e' controsegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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