Articolo 13 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 12Articolo 14
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14 febbraio 1934
Art. 13.

Ai praticanti procuratori che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , si applicano le disposizioni sulle incompatibilita', contenute nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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