Art. 13.
Ai praticanti procuratori che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , si applicano le disposizioni sulle incompatibilita', contenute nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge.
Ai praticanti procuratori che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , si applicano le disposizioni sulle incompatibilita', contenute nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge.