Art. 20.
Misure urgenti per la funzionalita' del processo amministrativo
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".
1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:
a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: "Le parti" sono inserite le seguenti: ", ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,";
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197)) ; ((5)) c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 e' abrogato;
d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 e' abrogato;
e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 e' sostituito dal seguente:
"3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria". ((5)) 1-ter. L' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 , si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 .
----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168 , convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che le modifiche disposte dal comma 1-bis e l'abrogazione della lettera b), comma 1-bis del presente articolo hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168 .
Misure urgenti per la funzionalita' del processo amministrativo
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".
1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:
a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: "Le parti" sono inserite le seguenti: ", ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,";
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197)) ; ((5)) c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 e' abrogato;
d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 e' abrogato;
e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 e' sostituito dal seguente:
"3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria". ((5)) 1-ter. L' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 , si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 .
----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168 , convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che le modifiche disposte dal comma 1-bis e l'abrogazione della lettera b), comma 1-bis del presente articolo hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168 .