Articolo 13 del Decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 luglio 1989
Art. 13. (Accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa) 1. Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale, l'Agenzia deve disporre, dopo l'avvio a produzione dell'impianto, un apposito accertamento disciplinato dalla Agenzia medesima che, ad integrazione degli eventuali controlli effettuati con la procedura indicata nel precedente art. 9, verifichi la funzionalita' dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacita' produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio. 2. Per l'effettuazione di tale accertamento l'Agenzia, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'investimento, deve avvalersi di singoli professionisti o di una Commissione composta da tre esperti particolarmente competenti, per titolo di studio, professionale o attivita' esplicata, nella specifica attivita' produttiva svolta dall'imprenditore. Per gli investimenti non superiori a un miliardo l'accertamento e' svolto a cura dell'Agenzia che si avvale dei propri tecnici. 3. L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la revoca, da parte dell'Agenzia, delle agevolazioni finanziarie e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale gia' erogato, maggiorato dei relativi interessi, calcolati al tasso di riferimento alla data dell'atto previsto dall'art. 8, comma 1. 4. L'agenzia nominera' l'esperto o la Commissione di esperti contestualmente alla liquidazione della quota di contributo erogata in anticipazione o, in mancanza, della quota erogata in base all'art. 11. 5. E' facolta' dell'operatore di trasmettere copia della documentazione finale di spesa direttamente al collaudatore. 6. Le spese di accertamento, da calcolarsi sulla base dell'importo di spesa ammessa alle agevolazioni, sono a carico dell'Agenzia. 7. L'accertamento delle iniziative consistenti in operazioni di locazione finanziaria agevolata di macchinario di cui all'art. 83, comma 11, del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito da un verbale di installazione del macchinario, sottoscritto da un rappresentante del fornitore e dall'operatore e trasmesso all'Agenzia da parte della Societa' di locazione finanziaria.
Entrata in vigore il 2 luglio 1989
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