Art. 5. (Procedure per l'istruttoria delle iniziative da sottoporre all'esame del CIPI) 1. Per le iniziative da sottoporre all'esame del CIPI l'Istituto deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'Agenzia la relazione istruttoria entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda se corredata di tutti i documenti, o dalla data di completamento della documentazione. 2. L'Agenzia sulla base della istruttoria tecnico-finanziaria e della documentazione progettuale, trasmesse dall'Istituto di credito, delibera, dopo aver verificato i dati indicati nell'art. 4, comma 2, la concessione, subordinatamente alla deliberazione del CIPI circa l'ammissibilita' delle iniziative: il Comitato adotta la delibera con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4. 3. L'Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento trasmette gli elementi istruttori e la deliberazione adottata, al Ministro, che entro il termine massimo di 30 giorni, formula al CIPI la prescritta proposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 74 del T.U. n. 218 del 6 marzo 1978. 4. Il Ministro attua la deliberazione adottata dal CIPI entro 15 giorni dalla sua comunicazione con apposito provvedimento contenente la misura del contributo in conto capitale e/o del credito agevolato, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle scorte di materie prime e semilavorate, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto, e per l'esecuzione delle relative infrastrutture da parte di Amministrazioni pubbliche e gli impegni finanziari che l'Agenzia deve assumere sui propri fondi di bilancio. 5. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'Agenzia, all'Istituto di credito ed all'operatore. Le determinazioni contenute in tale provvedimento sono comunicate dal Ministro stesso a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali. 6. Il provvedimento, emesso dall'Agenzia in base all'art. 8 in vista della attuazione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 del presente articolo e della delibera gia' adottata dal Comitato, e' sottoscritto dal funzionario addetto al settore e trasmesso all'operatore, all'Istituto di credito e al Ministro.
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2 luglio 1989
2 luglio 1989
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- esclusione·
- disciplina antecedente la legge n. 205 del 2000·
- fondamento·
- danno "in re ipsa"·
- illegittimo esercizio della funzione amministrativa·
- fattispecie·
- responsabilità civile della p.a·
- indagini del giudice ordinario·
- accertamenti di competenza del giudice·
- risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo·
- amministrazione pubblica·
- responsabilita' civile