Articolo 12 del Decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 luglio 1989
Art. 12. (Documentazione di spesa) 1. La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate - o in copia autenticata - e copia, ed e' valida per la erogazione a saldo del contributo in conto capitale. 2. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovra' esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilita' del fornitore o del rappresentante legale della societa' fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica. 3. Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la spesa puo' essere documentata con elenchi di fatture o di altri titoli, al netto dell'IVA, riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa, per i quali un attestato notarile, od una dichiarazione sostitutiva di notorieta' dell'imprenditore o del legale rappresentante della societa', dichiari la conformita' ai documenti originali. Dovra' comunque essere presentata la dichiarazione prevista nel comma precedente. 4. Con la medesima procedura possono essere accettati elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale, sempre che gli stessi, al netto dell'IVA, contengano precisi riferimenti per risalire alla natura delle spese ed alla componenti tecniche ed economiche, nonche' elaborati informatizzati. 5. Gli elaborati e gli elenchi, previsti nel comma precedente, debbono essere accompagnati da una dichiarazione giurata dall'impenditore o del rappresentante legale della societa', attestante che le spese ed i conti esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di agevolazioni, che le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono "nuovi di fabbrica" e inoltre la conformita' degli elaborati e degli elenchi ai documenti originali. 6. Nel caso l'operatore costruisca in proprio impianti o macchinari, produrra' commesse interne di lavorazioni con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione. 7. La documentazione finale, vistata dall'Istituto istruttore, viene trasmessa per il controllo all'Agenzia; nel trasmettere tale documentazione l'Istituto dovra' evidenziare le sostanziali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base della istruttoria.
Entrata in vigore il 2 luglio 1989
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