Art. 9. 1. Dopo l' art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 33- bis .- 1. Il Ministro della sanita', con i propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati".
"Art. 33- bis .- 1. Il Ministro della sanita', con i propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati".