Articolo 1 del Decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27
Articolo 2
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29 marzo 2011
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28 maggio 2011
Art. 1. 1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 , e' incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro. (( 2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , relativo al Fondo unico giustizia. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia )) 3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, e' destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianita' di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonche' degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' all'applicazione dell' articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 .
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 maggio 2011
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